Il Regolamento Comunale TARI prevede, per le utenze domestiche, delle riduzioni tariffarie, per la sola parte variabile ovvero con riferimento alla tariffa unica se la stessa non viene articolata in parte fissa e parte variabile, nel seguente modo:
a) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni all'anno, da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, indicando i dati catastali dell’abitazione di residenza (abitazione principale) e i dati catastali dell’abitazione tenuta a disposizione (abitazione secondaria), dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
b) di 2/3 sia per la parte fissa che per la parte variabile per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, a condizione che tale destinazione sia specifica nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’unità immobiliare ad uso abitativo e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato; l’agevolazione riguarda i locali ad uso abitativo e i locali accessori;
c) del 50% per le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore ad € 10.000,00;
d) del 25% per ogni componente del nucleo familiare domiciliato presso un Comune diverso da quello della famiglia per motivi di studio, mediante richiesta di agevolazione, con allegato il contratto di fitto registrato e l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione all’Università (o altra documentazione certa comprovante tale status). La detrazione è concessa nel limite massimo del 75% (i.e. per 3 componenti);
d bis) la riduzione di cui al punto d) è riconosciuta anche per i componenti dei nuclei familiari domiciliati presso un comune diverso da quello della famiglia per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, mediante richiesta di agevolazione con allegato contratto di lavoro o di prestazione d'opera o servizio e atto avente data certa regolarmente registrato o controllabile da cui emerga la concessione in uso dell'immobile al dipendente (e.g. contratto di locazione o comodato);
e) fino ad un massimo del 50% per l’unico occupante ricoverato presso una Casa di Cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
f) fino ad un massimo del 25% per ogni componente del nucleo familiare ricoverato presso una Casa di Cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari. La detrazione è concessa nel limite massimo del 75% (i.e. per 3 componenti);
g) del 70% per il nucleo familiare composto da due o più soggetti, con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda inferiore o pari €. 6.500,00.
Tali riduzioni non sono cumulabili tra loro, neppure quelle previste all’interno dello stesso comma.
Viene altresì riconosciuta l’esenzione dal tributo per:
-le abitazioni occupate da n. 1 componente il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 7.500,00.
-locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
-i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
-le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune e in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità–Servizi sociali;
-i fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli a titolo principale regolarmente iscritti alla gestione coltivatori diretti o IAP e destinati allo svolgimento di attività comprese nell’art. 2135, del Codice Civile. Anche ai fini TARI, costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare al predetto Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.