Si informa che la Sentenza n. 9101/2025 del 21 novembre 2025 del Consiglio di Stato – Sezione III, annullando definitivamente la precedente pronuncia del TAR Lazio, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di identificazione degli ospiti nelle strutture ricettive, comprese le locazioni brevi/turistiche, sia a carattere imprenditoriale che non imprenditoriale.
La sentenza conferma che i gestori delle strutture ricettive, oltre a ricevere il documento di identità dell’ospite e a trasmettere i relativi dati all’Autorità di Pubblica Sicurezza tramite il servizio Alloggiati Web, nei termini previsti dall’art. 109 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono tenuti ad effettuare anche il riconoscimento della persona alloggiata, verificando la corrispondenza tra il titolare del documento e l’effettivo ospite.
L’identificazione dell’ospite può avvenire con le seguenti modalità:
- Direttamente, al momento del check-in, mediante controllo visivo dell’ospite e del documento di identità;
- Indirettamente, al momento del check-in, tramite controllo visivo a distanza, utilizzando dispositivi di collegamento video predisposti dal gestore, quali:
- videochiamate in tempo reale;
- videocitofoni digitali;
- spioncini elettronici;
- sistemi basati su QR code.
Sono invece escluse le modalità di check-in remoto che prevedono la sola acquisizione dei documenti di identità senza alcun controllo visivo dell’ospite e la successiva trasmissione di codici di accesso automatizzati (es. key box), in quanto tali procedure possono compromettere le finalità di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e della prevenzione dei reati.
Il Responsabile del SUAP
Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Catenacci