Versamento dell'imposta

Art. 7 del Regolamento

Descrizione

  1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Cisternino.

  2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a rilasciare ai clienti apposita quietanza di pagamento attestante il versamento dell’imposta, anche a mezzo annotazione sulla fattura / ricevuta fiscale; le quietanze sono conservate dai gestori per il periodo di 5 anni successivi per eventuali controlli da parte del Comune.

  3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento dell’imposta di soggiorno dovuta al Comune di Cisternino entro il sedicesimo giorno del mese successivo alla chiusura di ogni bimestre e più precisamente:
    • entro il 16 marzo con riferimento al bimestre gennaio-febbraio;
    • entro il 16 maggio con riferimento al bimestre marzo-aprile;
    • entro il 16 luglio con riferimento al bimestre maggio-giugno;
    • entro il 16 settembre con riferimento al bimestre luglio-agosto;
    • entro il 16 novembre con riferimento al bimestre settembre-ottobre;
    • entro il 16 gennaio con riferimento al bimestre novembre-dicembre;

  4. Il pagamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:
    • mediante apposito portale web all’uopo predisposto dal Comune di Cisternino;
    • mediante versamento unitario di cui all’art. 17, del D.Lgs. 241/1997;
    • mediante bonifico presso la Tesoreria del Comune di Cisternino.

Ufficio responsabile

I Settore - Lavoro e Risorse

Via Principe Amedeo, 72, 72014 Cisternino BR, Italia

Telefono: 0804445211
PEC: comune@pec.comune.cisternino.br.it
I Settore - Lavoro e Risorse

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Servizi collegati

Tributi, finanze e contravvenzioni

Imposta di soggiorno

Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive

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Pagina aggiornata il 11/09/2024