Istituzione e presupposto dell’imposta

Art. 2 del Regolamento

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Descrizione

1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’articolo 4, del D.Lgs 23/2011.

2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, quali quelli relativi all’accoglienza, alla promozione, al sostegno delle strutture ricettive e degli operatori commerciali anche tramite il D.U.C. Valle d’Itria, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Tale gettito dovrà essere incassato nel bilancio dell’Ente in un apposito capitolo di entrata.

3. La Giunta Municipale, sentito l’“Osservatorio Permanente”, di cui all’art. 14 del presente del Regolamento, predispone entro i termini del bilancio di previsione, un piano di utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno.

4. Presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cisternino. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere e paralberghiere, extra-alberghiere nonché all’aperto, così come individuate e definite dalle norme statali e regionali, finalizzate all’ospitalità di persone comprese quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale. È altresì presupposto dell’imposta la locazione breve, di cui all’art.4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 di immobili ubicati nel territorio comunale.

5. L’imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive di cui al precedente comma.

6. L’imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all’intermediario. Inoltre l’imposta è dovuta anche dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

7. L’imposta è dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per il primo anno di applicazione l’imposta è dovuta a decorrere dal 1° marzo.

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Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive

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Pagina aggiornata il 11/09/2024