Sanzioni e interessi (Art.10 del Regolamento)

Regolamento imposta di soggiorno

Data di pubblicazione:
21 Febbraio 2024
Sanzioni e interessi  (Art.10 del Regolamento)
  1.  Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto passivo d’imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal D.Lgs. 471/1997, dal D.Lgs. 472/1997 e dal D.Lgs. 473/1997.

  2.  Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, sono punite, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    1. Per la violazione dell’obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell’ospite per l’esenzione, con la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 7-bis, del TUEL, pari a 100,00 euro, oltre all’imposta dovuta per le esenzioni non comprovate;
    2. Per l’omessa o errata pubblicazione dei link o url dei portali telematici di cui al precedente art. 8, comma 10, con la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 7-bis, del TUEL, pari a 150,00 euro;
    3. Per l’omessa informativa agli ospiti in appositi spazi dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno, con la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 7-bis, del TUEL, paria 200,00 euro;
    4. Per l’omessa o errata o ritardata pubblicazione da parte del gestore o dell’intermediario del codice identificativo di struttura, di cui al precedente art. 8, comma 9, con la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 7-bis, del TUEL, pari a 300,00 euro;
    5. Per l’omessa o ritardata registrazione della struttura ricettiva al portale web del Comune, nelle ipotesi in cui ne ricorre l’obbligo, con la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 7-bis, del TUEL, pari a 400,00 euro;
    6. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13, del D.Lgs. 471/1997;
    7. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile con la sanzione amministrativa del 200 per cento dell’importo dovuto.

  3. Le sanzioni di cui al comma precedente sono cumulabili.

  4. Sugli atti di contestazione di cui alle lett. f) e g) del comma 2, si applicano gli interessi al saggio legale.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 14 Marzo 2024