Obblighi dei gestori delle strutture ricettive (Art. 8 del Regolamento)

Regolamento imposta di soggiorno

Data di pubblicazione:
21 Febbraio 2024
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive  (Art. 8 del Regolamento)
  1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cisternino, in appositi spazi, sono tenuti a informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
  2. Richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
  3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cisternino, per poter adempiere agli obblighi dichiarativi e di pagamento di cui ai successivi commi, sono tenuti a registrarsi presso l’apposito portale web prima o contestualmente all’inizio attività.
  4. Mediante il portale, i gestori comunicano al Comune entro il decimo giorno del mese successivo alla chiusura di ogni mese solare e con riferimento a quest’ultimo, i seguenti dati:
    1. Il numero e i nominativi di coloro pernottano presso la propria struttura;
    2. Il relativo periodo di permanenza;
    3. Il numero dei pernottamenti soggetti all’imposta;
    4. Il numero dei soggetti esenti dal pagamento e il conseguente numero di pernottamenti esenti;
    5. L’imposta dovuta;
    6. Le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.
  5. Ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011, i gestori presentano la dichiarazione, nella forma del modello e secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 29.04.2022 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
  6. I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di conservare per 5 anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Cisternino, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli.
  7. È consentito alla struttura ricettiva di affidare ad un terzo delegato la gestione delle attività di registrazione delle presenze, riversamento dell’imposta, elaborazione della dichiarazione, fermo restando che tali documenti continuino ad avere la firma del legale rappresentante, cui verranno notificate le eventuali contestazioni. Il Comune rimane estraneo ai rapporti fra gestore e delegato, riconoscendo esclusivamente il gestore come soggetto responsabile dei vari obblighi previsti dal presente regolamento. È all’uopo previsto sul Portale il profilo di delegato/intermediario.
  8. I gestori delle strutture ricettive, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dai gestori in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.
  9. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, mediante il portale web, i link (o url) delle inserzioni on line nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 14 Marzo 2024