Esenzioni (Art.6 del Regolamento)

Regolamento imposta di soggiorno

Data di pubblicazione:
21 Febbraio 2024
Esenzioni (Art.6 del Regolamento)
  1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
    1. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
    2. i soggetti diversamente abili non autosufficienti e i loro accompagnatori le cui condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza;
    3. i soggetti che soggiornano presso le strutture ricettive alle cui dipendenze prestano attività lavorativa (comprese attività di stage, tirocini comunque denominati);
    4. le scolaresche di ogni ordine e grado in viaggio di istruzione o in attività di alternanza scuolalavoro, compresi gli autisti e gli accompagnatori;
    5. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
    6. i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
    7. le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell’Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
    8. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
    9. gli ospiti di eventi e manifestazioni direttamente organizzate dal Comune o per cui l’Ente contribuisce economicamente;
    10. i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari di accoglienza;
    11. gli accompagnatori e gli autisti dei pullman, che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione, l’esenzione è concessa nella misura di massimo due ogni venti paganti.

  2. L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 14 Marzo 2024